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sabato 3 luglio 2010

Ostruzione alla caccia: la Francia calibro 12 colpisce ancora

01.07.2010
Strano paese la Francia. Vi convivono le forme di pensiero piu' aperte e progressiste fianco a fianco con il conservatorismo piu' becero. Gli intellettuali ed artisti piu' aperti, innovatori, provocatori, con i bifolchi trinariciuti della peggior risma. E questo cammeo legislativo e' figlio della seconda stirpe: guai a chi disturba il cacciatore! Ma sono piu' i problemi che il provvedimento solleva piuttosto che quelli che intende risolvere (01/07/10)
Un decreto del Ministero dell’Ecologia (si, non della caccia, dell'ecologia, avete letto bene...) del 4 giugno 2010, pubblicato sul Journal Officiel del 6 giugno 2010, ha creato la "contravvenzione per ostruzione a un atto di caccia". Un'ammenda di "quinta classe", compresa tra 1.500 e 3.000 euro punira' tutti gli atti di ostruzione concreta che comportano l'impedimento allo svolgimento della caccia.

Secondo l’articolo L. 420-3 del codice dell’ambiente, e' definito atto di caccia «qualsiasi atto volontario legato alla ricerca, alla seguita o all'attesa della fauna selvatica che abbia come scopo o risultato la cattura o la morte della medesima».

Le fasi precedenti, cosi' come la ricerca della selvaggina da parte di un ausiliario, NON sono atti di caccia e quindi non rientrano in questa curiosa forma di "tutela". In sostanza, "disturbare" un cacciatore prima che abbia iniziato a cacciare o i battitori durante una battuta al cinghiale non rientrano tra le violazioni sanzionate dalla norma. Lo stesso dicasi per il finire un animale ferito, inseguire con cani da sangue un animale ferito, andare a verificare l'abbattimento di un animale (caccia da appostamento ad ungulati) e l'addestramento dei cani o le loro competizioni.

Secondo l'opposizione parlamentare francese il decreto e' ridicolo. Con la situazione attuale il Governo francese non ha di meglio da fare che preoccuparsi di "tutelare" la caccia come fosse un diritto fondamentale dell'individuo. Questo decreto, secondo alcuni, non fa che difendere diritti medievali, quando i nobili impegnati nella caccia non potevano trovare alcun ostacolo al loro divertimento e disturbarli era atto perseguibile.

Anche in Francia non e' possibile per i proprietari terrieri impedire la caccia sulla loro proprieta'. Questo e' un assurdo legale che mina addirittura uno dei principi fondamentali della nostra societa', ovvero la tutela della proprieta' privata. Ora questo abuso legalizzato viene ulteriormente rafforzato: il proprietario dei terreni non potra' esercitare alcuna pressione contro gli invasori armati di doppietta che potranno sempre denunciarlo per "ostruzionismo". Oltre alla beffa, il danno.

Sarebbe forse piu' opportuno, notano dall'opposizione di sinistra, che il Governo mostrasse altrettanta attenzione alla tutela dei diritti sociali e dal lavoro, piuttosto che a quelli degli ammazzasette locali.

Dure le critiche anche delle associazioni ambientaliste, che notano come esistano gia' norme a tale riguardo e che gli episodi paventati dai cacciatori (sempre propensi all'esagerazione, che sia delle loro avventure, dei loro carnieri o dei presunti soprusi di cui son vittime) di incursioni animaliste contro la caccia alla corsa siano di fatto vicini allo zero.

I cacciatori italiani non hanno perso tempo nell'elogiare questo illuminato provvedimento, quasi che la pratica della loro attivita' fosse costantemente impedita da bande di eco-terroristi! Il vittimismo delle doppiette locali e' al solito patetico. Non bisogna confondere infatti gli "atti di ostruzione concreta" con la crescente avversione sociale al questo fenomeno marginale. Ne' si puo' confondere la manifestazione del proprio dissenso con la "ostruzione concreta".

Anche in Italia si era tentata l'introduzione del concetto di "disturbo alla caccia". La Regione Lombardia, notoriamente prona ad assecondare i desideri dei suoi cacciatori ultras, aveva avuto la brillante idea di introdurre il concetto di "disturbo all’attività venatoria". A questo goffo tentativo ha risposto il Tribunale:

Reg. Lombardia - Disturbo all’attività venatoria anche avvalendosi di strumenti atti all’allontanamento della selvaggina - Divieto di cui alla 51, comma quinto, Legge Reg. Lombardia 26/93 (come inserito da art. 24 LR 7/02) – Prevalenza del diritto costituzionale di riunirsi pacificamente e di manifestare liberamente il proprio pensiero – Revoca sanzioni amministrative comminate.

Tribunale di Milano, I Sezione Civile
Sentenza n. 6309/05 del 10 maggio 2005 (depositata il 31/5/2005)
De Filippo ed al. contro Provincia di Milano
Estratto:
"Nel caso in oggetto ci si trova di fronte ad un radicale conflitto tra lo svolgimento indisturbato della -pure legittima- attività venatoria, garantito dalla legislazione nazionale regionale e la contrapposta esigenza di esprimere liberamente e con efficacia il pensiero che avversa tali attività, anche attraverso manifestazioni pubbliche, come garantito rispettivamente dagli artt. 21 e 17 Cost. (che subordina la possibilità di divieto a “comprovati motivi di sicurezza ed incolumità pubblica”).
Ora, nel conflitto tra due diritti siffatti, quello che gode di garanzia costituzionale è destinato a prevalere, purché il suo esercizio sia tale da determinare un semplice affievolimento di quello contrapposto, che può subire una temporanea compressione, perché limitata non solo nel tempo, ma anche nello spazio, per poi pienamente riespandersi, senza aver subito alcun sostanziale nocumento."

In pratica il principio introdotto dal legislatore calibro 12 aveva avuto vita breve per le fattispecie piu' comuni, come le manifestazioni anti caccia il giorno dell'apertura. La tutela del presunto "diritto" alla caccia infatti cozza - e si sfascia - contro il ben piu' importante diritto dei cittadini ad esprimere le proprie idee in pubblico con una manifestazione. E se la manifestazione, colorata e chiassosa, si svolge in campagna, tanto peggio per i cacciatori. Non sara' certamente una norma insensata come quella francese a "salvaguaradrli".

Per non parlare delle possibili "perversioni" dell'uso di tale norma francese. Dato che la caccia si svolge in un ambiente condiviso con altre persone - ad esempio escursionisti, ciclisti, cercatori di funghi, birdwatcher... - fino a che punto la loro sola presenza potrebbe essere intesa come "ostruzione" alla caccia? La famiglia che fa una scampagnata e si trova faccia a faccia con un gruppo di cacciatori, deve alzare le tende per non "ostruirli"? O solo se si puo' dimostrare che la famiglia in questione non si trova casualmente in campagna, ma ha deliberatamente inteso recarsi in quel luogo presumendo la presenza di cacciatori al fine di "fare ostruzione"? Interessante processo alle intenzioni...

Come si vede il provvedimento e' una emerita idiozia. Non stupisce quindi che abbia fatto sognare tanti cacciatori nostrani, che vi ci sono rispecchiati.

Fonte: Tutelafauna

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