Pagine

mercoledì 21 ottobre 2009

LEX-ESCHE E BOCCONI AVVELENATI-Norme

LEX: ESCHE AVVELENATE, UN CRIMINE PERSEGUIBILE!

L'utilizzo di bocconi avvelenati è un crimine!

- La Legge 157/1992, art. 21, lett.U vieta espressamente l'uso di questi mezzi e prevede sanzioni penali (art. 30 comma h) per chi contravvenga a questo divieto;

- Testo unico leggi sanitarie R.D.1265/1934;

- Vedi Leggi regionali sui bocconi avvelenati <http://camera.mac.ancitel.it/lrec/>;

- Maltrattamento e uccisione di animali, Legge 189/2004, artt.544 ter c.p. o 544 bis, nel caso d’uccisione. Uccidere gli animali e` espressamente vietato, nel caso in cui gli animali morti siano di proprietà il reato è perseguitile anche ai ensi dell'art. 638 codice penale.

- Codice penale, art. 638 (uccisione o danneggiamento di animali altrui).
E' importante dire che il reato previsto dall'art. 638 c.p. è punito solo con querela di parte, cioe` il proprietario dell'animate deve chiedere espressamente al Giudice (Pretore), entro 3 mesi dal giorno in cui e` venuto a conoscenza del fatto, di perseguire la persona o le persone che hanno ucciso o danneggiato l'animale.

- Comunque l’art. 674 c.p. per getto pericoloso di cose in caso d’esche o bocconi avvelenati (perseguibili d’ufficio)

- art. 440 del codice penale (adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari) "Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all’alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendolo pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni".

Nessun commento:

Posta un commento