Pagine

mercoledì 21 ottobre 2009

LEX-ESCHE E BOCCONI AVVELENATI-Nuove Ordinanze 2009

sempre a proposito di ESCHE AVVELENATE

http://www.ministerosalute.it/dettaglio/approfondimentoFocusNuovo.jsp?id=12&sub=1&lang=it&area=bocconi

ecco la nuova disciplina:

Nuova disciplina

L'Ordinanza Ministeriale 18 dicembre 2008 “Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati" modificata dalla successiva Ordinanza Ministeriale 19 marzo 2009 è entrata in vigore il 17 gennaio 2009 ed ha efficacia per 12 mesi.

La presenza nell'ambiente di bocconi ed esche contenenti veleni o sostanze nocive costituisce un grave rischio per la salute dell'uomo, degli animali e per l'ambiente.

L'Ordinanza vieta di utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli. E' vietata anche la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni a chi lo ingerisce.

E' previsto l'obbligo di segnalazione alle Autorità competenti da parte del proprietario o responsabile dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati.

Le ditte specializzate quando eseguono operazioni di derattizzazione e disinfestazione debbono mettere in atto modalità tali da non nuocere in alcun modo le persone e le specie animali non bersaglio e devono apporre avvisi nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione della presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e le sostanze utilizzate.


Compiti del medico veterinario
L'Ordinanza prevede l'obbligo di comunicazione immediata al Sindaco e al Servizio veterinario della ASL territorialmente competente in caso di diagnosi di sospetto di avvelenamento di un animale domestico o selvatico.In caso di decesso dell'animale le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno devono essere inviate all’IZS tramite la ASL competente per territorio o ditta convenzionate con l’ASL. I campioni devono essere accompagnati da referto anamnestico.

Compiti degli Istituti Zoooprofilattici Sperimentali
Gli Istituti Zoooprofilattici Sperimentali hanno i compiti sottoindicati:
autopsia sull'animale
analisi sui campioni pervenuti o prelevati in sede autoptica
obbligo esecuzione analisi entro 30 giorni dall'arrivo del campione
comunicazione degli esiti al medico veterinario che ha inviato i campioni, al Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente
in caso di positività comunicazione all'Autorità giudiziaria
Compiti del sindaco
In seguito a segnalazione il sindaco deve dare immediate disposizioni per l'apertura di un’indagine, da effettuare in collaborazione con le altre Autorità competenti ed attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica dell'area interessata. In particolare, entro 48 ore, provvede ad individuare le modalità di bonifica del terreno e del luogo interessato e a far istallare apposita cartellonistica di segnalazione di pericolo e a far intensificare i controlli da parte delle Autorità preposte.

Per i produttori: rilascio di autorizzazione modifica sostanza amaricante
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali predispone una procedura semplificata per il rilascio di un’autorizzazione entro il termine di 4 mesi dalla presentazione della domanda qualora la modifica relativa alla sostanza amaricante non influisca sulle caratteristiche del preparato né sulla sua efficacia. I produttori presentano al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dell'Ordinanza, la domanda di adeguamento delle autorizzazioni.
Le aziende possono continuare le attività produttive già autorizzate fino al 120° giorno dalla pubblicazione. Fino alla stessa data possono essere concesse, nel rispetto dell’ordine cronologico delle domande, autorizzazioni alla produzione per le quali l’istanza sia stata presentata prima della data di entrata in vigore dell’ordinanza di cui all’articolo 1 e possono essere effettuate le conseguenti attività produttive.

Documenti correlati:

Ordinanza ministeriale 19 marzo 2009 (pdf, 10 KB)
http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_1922_allegato.pdf

Ordinanza ministeriale 18 dicembre 2008 (pdf, 18 KB)
http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_1846_allegato.pdf

Circolare 7 aprile 2009 (fitosanitari) (pdf, 213 KB)
http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_1925_allegato.pdf

Circolare 3 aprile 2009 (presidi medico-chirurgici) (pdf, 138 KB)
http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_1923_allegato.pdf


Nessun commento:

Posta un commento